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PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Pianificazione Urbanistica
La necessità di pianificare il territorio ha origini antiche, dagli scavi archeologici di periodo greco-romano, sono stati rinvenuti agglomerati urbani con schemi predeterminati, attribuibili alle diverse autorità che li hanno commissionate.
Nel 1942 nasce la legge speciale che trova applicazione parziale per la necessità di ricostruzione post-bellica, infatti nel Sud Italia e in particolare in alcuni Comuni della Campania ancora oggi si è sprovvisti di uno strumento urbanistico. Pertanto si sono susseguite leggi allo scopo di stimolare la redazione di strumenti urbanistici comunali, fissando limiti, quali altezza, distanza tra i fabbricati, rapporti massimi tra gli spazi da destinare a residenze e spazi da destinare a impianti ed attrezzature pubbliche. Inoltre sono nate nuove e più severe norme per la repressione degli abusi edilizi e maggiori limitazioni alla possibilità di costruire per i Comuni sprovvisti di qualunque strumento urbanistico, tra cui la legge sul condono edilizio. Nel 2001 si stabilisce che l'urbanistica faccia parte delle materie a competenza concorrente tra Stato e Regione, inclusa nella materia Governo del territorio. La Regione Campania ha delegato quasi tutte le competenze amministrative, in materia urbanistica, a Comuni, Province e Comunità Montane.
Ogni Comune ha l'obbligo di dotarsi di un piano regolatore generale, come unico strumento di pianificazione comunale, inoltre nel dicembre 2004 la legge regionale della Campania n.16, ha sostituito il piano regolatore generale con il Piano Urbanistico Comunale -PUC- (strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale… ), includendo tra gli strumenti urbanistici comunali anche il -PUA- ed al regolamento urbanistico edilizio comunale il -RUEC-. In caso di inadempimento del Comune e che la Provincia non concluda il procedimento di approvazione del PUC, nei termini previsti dalla legge stessa, sarà previsto l'intervento della Regione.
Il PUC ha una doppia missione: disciplina programmatoria e disciplina normativa. La prima si esercita attraverso la progettazione degli interventi, la quale deve prevedere che: "l'utilizzazione del territorio avvenga in maniera armonica e funzionale in modo da salvaguardare valori fisici, storici e culturali del territorio, coniugandoli con le esigenze di vita ed economiche della comunità", inoltre è "preliminarmente indispensabile che la pianificazione avvenga prevedendo il minimo consumo di suolo".
Il PUC "disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni, urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto confermativo del diritto di proprietà". Resta al PUC l'obbligo di determinare "la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione".
La funzione normativa del PUC, si esplica mediante le Norme Tecniche di Attuazione - NTA - riguardanti "la manutenzione del territorio e a manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.