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Che cos'è il SUAP

Lo Sportello Unico per le Attività  Produttive (SUAP) persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art.97 della Costituzione e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di conduzione e semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio, assicurando la gestione delprocedimento unico”, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere, promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

 

Il SUAP, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività  produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Per "attività  produttive" si intendono  le "attività  di produzione di beni e servizi, incluse le attività  agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni".

Viene assicurata all'utente richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (autorità competenti), ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

 

Sono esclusi dall'applicazione del regolamento per il SUAP del D.P.R. 160/201:

point gli impianti e le infrastrutture energetiche;

point le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;

point gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,

point le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

point le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale (di cui agli articoli 161 e seguenti del D. Lgs.12 aprile 2006, n.163).