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EDILIZIA PRIVATA

Certificato di Agibilità

Ai sensi dell'articolo 24 del DPR n.380/01 smi, il soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato comunicazione dell'inizio dei lavori, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività o Denuncia d'Inizio Attività, loro successori o aventi causa, entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile è tenuto a presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità con riferimento ai seguenti interventi:

certificato di agibilità nuove costruzioni;

certificato di agibilità ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;

certificato di agibilità interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici stessi e degli impianti installati.

La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3 del Dpr n.380/01 smi.

Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre richiedere né rilasciare il certificato di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del RD n.1265/34 smi che pone l'obbligo di richiederlo.

 

4.Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

(comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013)

certificato di agibilità a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

certificato di agibilità b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

 

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4-bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi, degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis. (comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera g), legge n. 98 del 2013)

 

L'istanza del certificato di agibilità deve essere presentata -fino a nuove disposizioni- su supporto cartaceo al Servizio edilizia privata e sportello unico dell'edilizia compilando l'apposita istanza cui vanno allegati i documenti essenziali.

 

Dove

Le istanze possono essere presentate tutti i giorni lavorativi presso il Protocollo Generale del Comune di Casalnuovo di Napoli.

 

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