EDILIZIA PRIVATA
Sono subordinati a Permesso di Costruire:
interventi di nuova costruzione e in via residuale, tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n.380/01 ss.mm.ii.
interventi straordinari di cui agli articoli 4, 5, 6bis, 7 e 8 della Lr n.19/09 smi cosiddetto "Piano casa", che vanno eseguiti con titolo abilitativo espresso (Permesso di Costruire) ai sensi della LR n.19/01 ss.mm.ii;
accertamenti di conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal Permesso di Costruire, dalla Denuncia d'Inizio Attività, dalla Segnalazione Certificata d'Inizio Attività o dalla Comunicazione dell'Inizio dei Lavori;
rinnovo di permessi di costruire i cui termini siano decaduti;
varianti ai permessi di costruire che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, alterano la sagoma dell'edificio e violano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo rilasciato.
L'interessato ha facoltà di avvalersi della procedura del permesso di costruire anche per gli interventi che sono subordinati a denuncia d'inizio attività oppure asegnalazione certificata d'inizio attività (articolo 22, comma 7 del Dpr n.380/01 smi).
Il permesso di costruire deve essere presentato -fino a nuove disposizioni- su supporto cartaceo al Servizio edilizia privata e sportello unico dell'edilizia compilando l'apposita istanza e l'asseverazione, cui vanno allegati i documenti essenziali, raccolti in cartellina.