PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Varianti Urbanistiche
Art. 19. L'approvazione del progetto (L)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Convenzionalmente la definizione "variante" rappresenta "una modifica parziale o totale di uno strumento urbanistico a seguito di modificazioni avvenute nella normativa o nel territorio che il piano intende governare o di una decisione che si intende apportare allo strumento vigente".
Storicamente le variazioni allo strumento urbanistico, PRG in primis, erano disciplinate dagli articoli 7,8,9, e 10 della legge n. 1150/1942; essi stabilivano che, per apportare modifiche allo strumento urbanistico vigente a mezzo di variante, era necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Regione (una volta del Ministero). La legge n. 47/1985, attraverso l'articolo 25, comme 3 ha escluso tale onere.
L'istituto è, comunque, tuttora disciplinato, a livello statale, dall'articolo 10 della citata legge n 1150/1942, mediante il rinvio alle stesse formalità stabilite per il piano originario; da ciò consegue l'applicazione anche della procedura relativa alle misure di salvaguardia e delle fasi di adozione, deposito, osservazioni, nonché della sua successiva approvazione da parte della Regione.
Sempre in assenza di diverse disposizioni nascenti da legislazione regionale, l'articolo 25, cooma 2, della legge n 47/1985 contempla la possibilità che la variante venga approvata attraverso silenzio-assenzo, in caso di inutile decorso di un termine che, pur potendo essere variamente fissato dalla legislazione regionale, non potrà, comunque, superare i centoventi giorni, a partire dalla data di ricezione della delibera di adozione della variante inviata da parte del Comune. Le varianti possono essere distinte, in linea di massima, alla luce delle esperienze applicative, in:
a) varianti generali;
b) varianti specifiche;
c) varianti normative.
Realizzazione di un parcheggio antistante la nuova chiesa di Tavernanova; (CONCLUSA)
Realizzazione di un parcheggio in via San Marco e collegamento viario con via Sorrento; (IN CORSO)
Strada di collgamento Viale Ligustri - Via San Marco - Primo Lotto - Secondo Lotto - Terzo Lotto; (IN CORSO)
Acquisizione e sistemazione della strada di collegamento Via Manzoni - Via De Curtis denominata via Matilde Serao; (IN CORSO)
Riqualificazione area industriale ex Moneta; (IN CORSO)
Ampliamento ITC Siani; (APPROVATA)
Parcheggio M.U.S.A. (Area retrostante Parrocchia San Giacomo); (CONCLUSA)
Parcheggio Lancellotti; (CONCLUSA)
Programma Regionale di Edilizia residenziale sociale nel Comune di Casalnuovo di Napoli, in località Licignano, in area ex "Comparto 3 L.219/81", di cui al D.D. n.376/2010 e dell'art.8 del DPCM 16/07/2009 " Piano Nazionale di Edilizia abitativa"; (CONCLUSA)
Realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani in via Filichito; (CONCLUSA)
Realizzazione centro RAEE; (CONCLUSA)